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Feel safe, be informed | E' legale assumere un investigatore privato?


Si fa un gran parlare di investigatori privati e detective: 007 messi alle calcagna di lavoratori dipendenti ufficialmente in malattia o in permesso, di mariti e mogli sospettati di tradimento, di colleghi o soci che potrebbero rivelare a terzi i segreti industriali o stornare i clienti per concorrenza sleale; ma è consentito dalla legge far seguire una persona, utilizzare registratori e, in definitiva, assumere un investigatore privato? Ed anche ammesso che lo sia, che valore di prova potrebbe avere, in un eventuale processo, il report redatto dallo 007 con le fotografie e tanto di registrazioni?

Iniziamo subito col dire che è lecito assumere un investigatore privato, a prescindere dallo scopo per il quale questo viene assoldato e dalla persona che diventa oggetto di pedinamento; ciò che potrebbe essere illecita è la concreta modalità in cui questi esplica il mandato attribuitogli. Esiste infatti una sorta di codice disciplinare per gli investigatori, la cui attività non può mai esercitarsi in violazione della privacy e del rispetto dei luoghi di privata dimora del soggetto pedinato.

Se anche l’investigatore viola una di tali norme (si tratta, quasi sempre, di norme penali) a risponderne è lui stesso e non il cliente-mandante, salvo che questi gli abbia espressamente richiesto la specifica attività illecita, nel qual caso ne risponde a titolo di concorso.

Dunque, è sempre bene lasciare l’investigatore libero di eseguire le indagini per come meglio ritiene in relazione al caso concreto, conoscendo egli – in quanto esperto del settore – ciò che è lecito e ciò che non lo è, e comunque, diversamente, rispondendo solo lui dei reati commessi.

Se l’investigatore svolge tale attività in forma imprenditoriale e professionale, deve essere munito della licenza del Prefetto. Si può però anche incaricare un terzo soggetto di effettuare pedinamenti e indagini nei confronti di un’altra persona senza che questi sia munito della licenza, se l’attività investigativa viene svolta solo occasionalmente ed episodicamente. Così, ad esempio, non commette illecito chi pedina la moglie di un amico per fagli un piacere o magari la fotografa mentre bacia un’altra persona; non compie reato neanche il dipendente che fotografa il collega di lavoro il quale ha presentato un permesso per malattia, mentre in realtà è in vacanza al mare. Allo stesso modo non commette reato lo stesso marito che svolge attività di detective in proprio stesso favore. Tale posizione è stata espressamente chiarita dalla Cassazione in una recente sentenza (Cass. sent. n. 18117/14).


L’investigatore privato può pedinare una persona?

L’investigatore è libero di pedinare qualcuno, senza che ciò però possa diventare fonte di molestia e, quindi, in modo ripetitivo, continuativo e assillante o in condizioni da spaventare la vittima. A riguardo la Cassazione (Cass. sent. n. 48264 del 20.11.2014) ha detto che il pedinamento diventa reato qualora la vittima, accorgendosi di essere seguita, subisca un disagio e venga spaventata, temendo per la propria sicurezza. Se, invece, la vittima è all’oscuro di essere pedinata, non si configura alcun illecito, in quanto non si attua una molestia.

Il pedinamento non può spingersi all’interno dei luoghi di privata dimora come anche la sede dell’azienda o dell’abitazione privata (entrando ad esempio nel giardino).


L’investigatore privato può registrare una conversazione?

L’investigatore è libero di registrare una conversazione da lui intrattenuta con il soggetto “indagato”, anche a insaputa di quest’ultimo. Registrare una conversazione tra presenti è lecito. Non è legale invece lasciare un registratore e andarsene in un altro luogo: chi registra deve essere presente al dialogo, anche se non partecipa in forma attiva (rimanendo cioè muto); l’importante è che il soggetto “registrato” sia consapevole che la conversazione viene ascoltata da colui che ha attivato segretamente il registratore.

L’investigatore può anche registrare una conversazione telefonica intrattenuta con il soggetto pedinato. Anche azionare un’app o un altro sistema che memorizzi la telefonata (anche con viva voce) non è considerato illegale.


L’investigatore privato può fare fotografie?

Come può registrare e pedinare un soggetto, l’investigatore privato è libero di fotografarlo purché – anche in questo caso – fuori dai luoghi di privata dimora o dove si svolge la sua attività lavorativa. La foto all’interno del cortile o del giardino dell’abitazione, se protetta da recinzioni o alberi o siepi è illegale. Se, invece, la corte adiacente all’abitazione è aperta e non vi è alcun ostacolo all’occhio dei curiosi la fotografia è lecita.


L’investigatore può lasciare microspie e registratori in auto o a casa?

L’uso di microspie e registratori invisibili (le cosiddette “cimici”) è vietato. Quindi non si può utilizzare, ad esempio, il file audio di una conversazione telefonica intrattenuta dal soggetto “pedinato” all’interno della propria auto e nella quale il detective ha inserito di nascosto un registratore.


Valgono come prova le registrazioni e le foto dell’investigatore?

Il punto più dolente di tutta questa normativa è l’utilizzo di tali prove in un processo. Si tratta, spesso, di prove meccaniche che possono essere facilmente contestate (così se l’audio della registrazione non si sente bene; così se la foto non è inquadrata temporalmente e non consente di stabilire in quale data sia stata scattata). Il codice stabilisce infatti che le riproduzioni meccaniche (come appunto foto e registrazioni di conversazioni) fanno prova solo se non contestate dalla parte contro la quale sono prodotte. Ed è chiaro allora che l’avvocato del soggetto pedinato farà di tutto per metterne in dubbio l’attendibilità.

Di fronte una tale evenienza, suscettibile di rendere del tutto inutile l’attività investigativa privata la giurisprudenza ha ritenuto possibile integrare la prova con la testimonianza orale dello stesso investigatore. In altre parole, quest’ultimo potrà essere chiamato a confermare i fatti che ha visto coi propri occhi, che ha registrato o che ha fotografato, in tal modo avvalorando tale documentazione e rendendo “provati” i relativi eventi documentati in modo meccanico.


Fonte: www.laleggepertutti.it

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